SUI RAPPORTI FRA IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITI DEL CONSUMATORE E L’ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI
Stralcio dell’Ordinanza del Tribunale di Palermo – Sez. IV civile e fallimentare del giorno 11.3.2024.
VISTA la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII depositata in data 21 dicembre 2023 dall’Avv. Federica Lombardo, nella qualità di Amministratore di Sostegno di XXXXX, rappresentata dall’Avv. Stefano Mandalà (…).
RICHIAMATO il Decreto del 3 gennaio 2024 con il quale è stata disposta, a cura del professionista nominato con funzioni di gestore della crisi – dott.ssa Francesca Gagliano – la comunicazione della proposta e del citato decreto a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della possibilità, nei venti giorni successivi alla citata comunicazione, di presentare osservazioni, inviandole all’indirizzo di posta elettronica certificata del professionista, nonché il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore.
VISTA l’“Istanza per la modifica del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore” depositata dall’avv. Stefano Mandalà, nell’interesse della parte proponente, in data 12 febbraio 2024.
RILEVATO che, con la citata istanza, l’avv. Mandalà ha rappresentato che il Giudice dell’Esecuzione nel procedimento RG Es. XXX/2022, con provvedimento del 15 gennaio 2024, ha rigettato l’istanza di sospensione ritenendo “l’esecuzione non…più ‘pendente’, essendosi conclusa con provvedimento ormai definitivo, mentre proseguono nel tempo gli effetti dell’assegnazione al creditore procedente di crediti futuri, che diviene efficace alla maturazione di ogni rateo della pensione oggetto (parziale) di espropriazione, ossia alla esigibilità del credito futuro assegnato; considerato, dunque, che nessun effetto può dispiegare la sospensione delle procedure esecutive pendenti disposta dal Tribunale Fallimentare con decreto del 3.1.2024; ritenuto, peraltro, che il credito oggetto di espropriazione, nella misura in cui sia stato trasferito al creditore procedente mediante l’ordinanza di assegnazione, non può più ritenersi ‘patrimonio del consumatore’, sicché non possono incidere sullo stesso i provvedimenti adottati in sede di ristrutturazione dei debiti del consumatore”.
OSSERVATO, inoltre, che l’avv. Mandalà ha rilevato che “…la conferma dell’assegnazione delle somme oggetto di pignoramento in favore del creditore XXXXX spa inficerebbe irrimediabilmente la proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore oggi al vaglio dell’Ill.mo Tribunale di Palermo” ed ha chiesto “In via principale, se condivise le considerazioni di cui in narrativa, disporre nell’esercizio dei poteri di cui all’art.70, comma 4, CCII, l’adozione di ogni più opportuno provvedimento a tutela del patrimonio del debitore XXXXX dagli effetti pregiudizievoli dell’ordinanza di assegnazione delle somme resa nel procedimento N.XXXXX/2022 R.G. Es. del Tribunale di Palermo; in subordine, se condivise le motivazioni rese dal Giudice dell’Esecuzione nell’ordinanza di rigetto del 15.1.2024, assegnare al debitore termine per la modifica del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, escludendo dallo stesso il debito nei confronti di XXXXX SPA”.
EVIDENZIATO, quanto alla richiesta dell’avv. Mandalà, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 65/2022, chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Livorno in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 8, comma 1-bis, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 come introdotto dall’art. 4-ter, comma 1, lettera d), del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, nella parte in cui non stabilisce che «il piano del consumatore possa prevedere, alle medesime condizioni, anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti per i quali il creditore abbia già ottenuto ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione», ha ritenuto non fondata la suddetta questione.
CONSIDERATO, al riguardo, che il comma 1-bis dell’art. 8 della L. 3/2012 dispone che: “la proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall’art. 7, comma 1, secondo periodo”.
RILEVATO che la Corte Costituzionale ha ritenuto che “E’ sufficiente, infatti, lo strumento ermeneutico a includere nell’art. 8, comma 1-bis, della legge n. 3 del 2012 l’ipotesi in cui la cessione del credito destinata a estinguere il debito costituisca l’effetto di un provvedimento giudiziale, ossia dell’ordinanza di assegnazione” e, inoltre, “…se può ritenersi che l’accostamento, nell’art. 8, comma 1-bis, della cessione del credito al contratto di finanziamento sia subito evocativo di un cessione volontaria, d’altro canto, l’espressione cessione del credito, non altrimenti qualificata, non può certo a priori escludere una cessione coattiva del credito”.
OSSERVATO, ancora, che nella citata sentenza, viene puntualizzato che “L’ordinanza di assegnazione, che conclude la procedura di espropriazione presso terzi e che determina la cessione coattiva del credito pignorato, non fa altro che avallare per via giudiziale, in mancanza di un previo negozio di cessione, l’iniziativa del creditore nella individuazione di una modalità di soddisfazione in chiave solutoria del proprio diritto. Il giudice dell’esecuzione, attraverso la richiamata ordinanza, non esercita alcun potere decisorio di tipo contenzioso, né attribuisce al creditore un nuovo titolo, ma si limita – dopo avere verificato la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 533 del codice di procedura civile – ad autorizzare il creditore ad avvalersi della citata modalità esecutiva. Attribuire all’effetto traslativo derivante dall’assegnazione giudiziale una vincolatività differente rispetto a quella riconosciuta all’effetto della cessione volontaria sarebbe equivalente a ritenere che il trasferimento della proprietà attuato con una vendita forzata sia “più forte e vincolante” dell’effetto traslativo generato da un atto di autonomia privata. Ma così non è e traspare in modo evidente dagli artt. 2919 e seguenti cod. civ. (…) La sola differenza che emerge fra cessione volontaria e assegnazione giudiziale del credito non attiene, dunque, all’effetto traslativo ma semmai al tipo di cessione. Nel caso dell’assegnazione giudiziale l’art. 2928 cod. civ. … stabilisce che la cessione del credito disposta dal giudice è sempre pro solvendo e, dunque, sino alla riscossione del credito, non estingue il debito principale, il che giustifica la possibile falcidia e ristrutturazione della persistente situazione debitoria”.
CONSIDERATO, quanto al profilo dell’opponibilità della cessione del credito, che la Corte Costituzionale ha ritenuto che “…diversamente da quanto ritiene il giudice rimettente, l’effetto traslativo del credito e la sua opponibilità sono profili che si pongono nei medesimi termini sia che l’effetto derivi dalla fonte negoziale sia che discenda da quella giudiziale…”.
EVIDENZIATO che, sulla base di tali premesse ermeneutiche, la Corte ha chiarito che “…fintantoché il piano non viene omologato, i pagamenti eseguiti dal debitore ceduto sono certamente efficaci” confermando, in tal modo, la non applicabilità alla procedura concorsuale relativa al piano di ristrutturazione della disciplina di cui all’art. 44 della legge fallimentare che, invece, rende inefficaci tutti i pagamenti eseguiti a partire dalla dichiarazione di fallimento.
RITENUTO, infatti, che nella procedura in esame “è l’omologazione del piano che rende inefficaci gli adempimenti eseguiti in difformità rispetto al suo contenuto, in virtù di quanto dispone l’art. 13, comma 4, della legge n. 3/2012” (cfr. sentenza cit.).
RITENUTO, in conclusione, che “è la stessa ratio dell’art. 8, comma 1-bis, della legge n. 3 del 2012 ad attrarre, in via ermeneutica, nel contenuto della norma qualunque debito, per il quale la modalità solutoria o la garanzia di adempimento siano state affidate alla cessione pro solvendo del credito, ivi inclusa l’ipotesi nella quale la cessione del credito sia derivata da un provvedimento giudiziale, anziché da un atto di autonomia privata” (cfr. sentenza cit.).
CONSIDERATO, alla luce di quanto sopra esposto, che, correttamente, il giudice dell’esecuzione, con provvedimento del 15 gennaio 2024, nel procedimento RG Es. XXX/2022, ha rigettato la richiesta di sospensione dell’esecuzione avanzata dall’avv. Mandalà nell’interesse del debitore XXXXX, non essendo, allo stato, ancora intervenuta l’omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti da quest’ultimo depositato, con la conseguenza che fintantoché il piano non viene omologato i pagamenti eseguiti dal debitore ceduto sono sicuramente efficaci.
RILEVATO, nondimeno, che – diversamente da quanto ritenuto dal giudice dell’esecuzione – nell’ipotesi in cui il presente piano dovesse essere omologato, la falcidia relativa al credito oggetto dell’ordinanza di assegnazione determinerà una speculare riduzione del quantum dovuto dal debito debitoris in favore del creditore XXXXX S.p.a., profilo quest’ultimo che sarà, comunque, oggetto di vaglio da parte di questo giudice in punto di valutazione della fattibilità, ammissibilità e convenienza del piano.
CONSIDERATO, pertanto, non necessario assegnare al debitore un termine per la modifica del piano, ben potendo il debito nei confronti di XXXXX S.p.a. essere falcidiato seppure, come detto, solo a far data dalla sentenza di omologa del piano.