A cura dell’Avv. Massimo Blandi
C.G.A.R.S. N. 1085 DEL 29.12.2021
Il codice della navigazione contempla l’istituto del subingresso all’art. 46.
L’Ufficio Legislativo e Legale della Regione (parere n.8042/44.2017.11 del 4.4.2017), dopo TAR LIGURIA 583/2016 e TAR CALABRIA n.1062/2016, ha riconosciuto la formazione del silenzio assenso – sulla scorta dell’art. 20 L. n. 241/90 –, una volta trascorsi 30 giorni dal deposito dell’Istanza, ovviamente corredata di tutta la documentazione utile a consentire alla P.A. competente – l’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana – il compiuto esame nel merito.
La citata P.A., già nel 2019, decidendo un ricorso gerarchico, ha riconosciuto la formazione del provvedimento tacito in una vicenda che adesso è sfociata nella recente Sentenza n. 1085/2021 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, che ha accolto il principio.
Detto principio, quindi, può considerarsi ormai pacifico, e tuttavia, si resta fuori dall’ipotesi che la produzione dell’effetto ex lege possa discendere dalla mera mancanza di riscontro, secondo una lettura provvedimentale tipica, che conduce alla formazione dell’atto tacito a prescindere da eventuale mancanza di requisiti essenziali e da eventuali non conformità della richiesta alla legge, e quindi anche in ipotesi in cui non vi sia una piena legalità della domanda.
Occorre, invero, che sia depositata tutta la documentazione di cui al Regolamento, costituito dalla lista ufficiale pubblicata nel Portale del demanio marittimo siciliano, e devono sussistere tutte le condizioni oggettive e soggettive previste comunque dalla Legge.
La predetta Sentenza si segnala anche per la statuizione relativa alle condizioni che possono giustificare una richiesta di sub ingresso, che non devono intendersi limitate a quelle tipiche dell’affitto di azienda, ma possono essere le più disparate, purché concretizzino la volontà sostanziale della cessione a terzi dell’attività.
Ci può, dunque, essere spazio anche all’ipotesi di semplice vendita di tutti beni dell’azienda, o del semplice avviamento, senza una formale cessione dell’intero compendio aziendale.
Il silenzio assenso – a parere di chi scrive – può essere applicato anche alla fattispecie dell’art. 45 bis c.n., relativo alle autorizzazioni per lo svolgimento da parte di terzi dell’intera attività oggetto della concessione demaniale o delle cc.dd. attività complementari.