A cura dell’Avv. Stefano Mandalà
Il D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito nella L. 21 ottobre 2021, n. 147, recependo i principi e la filosofia della Direttiva UE 1023/2019, introduce misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.
Uno degli strumenti più significativi introdotti dal provvedimento de quo è l’istituto della Composizione Negoziata per la Soluzione della Crisi d’Impresa (artt. 4-15), uno strumento di ausilio alle imprese, di qualsivoglia tipologia e dimensione e che si trovino in una, più o meno conclamata, situazione di difficoltà, per l’individuazione, attraverso la facilitazione di accordi con i creditori e i terzi interessati, di un percorso di ristrutturazione e riorganizzazione finalizzato al risanamento dell’impresa stessa, nell’ottica dell’emersione anticipata della crisi e dell’assenza di pregiudizio per i creditori.
Dispone, infatti, il primo comma dell’art. 2 che “L’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.”
Il compito dell’Esperto, scelto da un’apposita Commissione tramite un elenco tenuto presso la CCIAA e formato – con l’ausilio degli Ordini professionali di riferimento – da professionisti con comprovate competenze tecniche e maturata esperienza nel settore, è agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori e ogni altro soggetto a vario titolo interessato (fornitori, banche, ecc.), ponendosi in posizione di terzietà e con il preciso obiettivo di individuare la soluzione per il superamento della condizione di crisi; soluzione che, ove occorra, può contemplare la cessione dell’azienda o il trasferimento di rami di essa.
L’accesso alla procedura (stragiudiziale, condotta secondo i principi di correttezza e buona fede e caratterizzata da assoluta riservatezza nel bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti) avviene attraverso la presentazione, tramite apposita piattaforma telematica, di un’istanza, corredata dalla documentazione indicata dall’art. 5, co. 3 del D.L. 118/2021, unitamente a una relazione sintetica sull’attività esercitata e a un piano di risanamento industriale e finanziario, rivolta al Segretario della CCIAA territorialmente competente, il quale attiverà la Commissione deputata alla scelta dell’Esperto, senza tuttavia rivelare il nome dell’imprenditore istante.
Sebbene l’accesso alla procedura sia su base assolutamente volontaria, con riferimento alle società l’art. 15 del D.L. 118/2021 impone all’Organo di controllo societario di segnalare, per iscritto, all’Organo amministrativo “la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza”. Tale disposizione si pone in coerenza con l’art.2086 c.c., nel testo novellato dal D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, che al secondo comma dispone che “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
L’imprenditore che acceda alla Composizione negoziata per la soluzione della crisi deve rappresentate in modo completo e trasparente la situazione in cui versa la propria azienda e può beneficiare di misure protettive del patrimonio (art.6) quali l’impossibilità per i creditori di acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l’imprenditore, e di iniziare o proseguire le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa e, inoltre, non può essere pronunciata la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza.
L’art.6, co. 3 espressamente esclude dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori.
Le misure protettive di cui all’art.6 trovano automatica applicazione con l’avvio della procedura, ma ne deve essere chiesta la conferma o la modifica, al pari dell’adozione dei provvedimenti cautelari, anche atipici, necessari per condurre a termine le trattative, al Tribunale competente, adito con ricorso ex art.669bis e ss. c.p.c., tempestivamente depositato, e con un giudizio al quale devono necessariamente partecipare tutti i soggetti interessati dalla specifica misura.
A differenza delle procedure concorsuali, che si caratterizzano per lo spossessamento, per l’intera durata della procedura di composizione negoziata, l’imprenditore, che non è in stato di dissesto, conserva il potere di gestione e direzione della propria impresa, potendo compiere, seppur con i limiti posti dalla normativa, sia gli atti di ordinaria amministrazione sia quelli di straordinaria amministrazione, nonché effettuare pagamenti. L’Esperto, che deve essere preventivamente informato, può tuttavia esprimere il proprio motivato dissenso ove ritenga che dal compimento dell’atto possa derivare un pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento dell’azienda.
L’art.10 del D.L. 118/2021 contiene poi un’elencazione degli atti per il compimento dei quali è necessaria l’autorizzazione del Tribunale. Fra questi, viene in rilievo la possibilità per il debitore è di chiedere al Tribunale la riconduzione ad equità dei contratti ad esecuzione continuata, periodica o differita che siano divenuti eccessivamente onerosi per effetto delle misure emergenziali adottate per far fonte alla pandemia da COVID-19.
In caso di mancato risanamento dell’impresa e suo successivo dissesto, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall’imprenditore, se coerenti con l’andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento, non sono soggetti all’azione revocatoria fallimentare e, se effettuati dietro parere favorevole dell’Esperto e coerenti con l’azione di superamento della crisi, comportano comunque per l’imprenditore l’esonero dalla responsabilità penale per i reati di bancarotta fraudolenta preferenziale ( art. 216 comma 3 L.fall. ) e di bancarotta semplice (art. 217 L. fall).
L’imprenditore può, altresì, beneficiare di misure premiali di carattere fiscale quali:
a) la riduzione al tasso legale degli interessi tributari e delle sanzioni;
b) la dilazione in un massimo di 72 rate mensili dei debiti tributari;
c) l’applicazione alle sopravvenienze attive sui debiti (per il proponente) e alle perdite su crediti (per i creditori) degli artt. 88, co. 4-ter e 101, co. 5, D.P.R. 917/86 e 26, co. 3-bis, D.P.R. 633/72.
Particolarmente significativa appare poi la sospensione dell’obbligo di ricapitalizzazione per perdite rilevanti, che non è causa di scioglimento della Società (art. 2484 c.c.) nel periodo che va dalla pubblicazione nel RI dell’istanza di misure protettive fino alla conclusione della procedura di composizione negoziata.
Inoltre, l’art. 4, co. 6, espressamente dispone che l’accesso alla composizione assistita “non costituisce causa di revoca degli affidamenti bancari concessi“.
La procedura deve concludersi, con l’individuazione della soluzione idonea a superamento della crisi e il perfezionamento delle trattative ovvero con l’archiviazione dell’istanza, entro 180 giorni dall’avvio, ma detto termine può essere prorogato con l’accordo (rectius: la precisa richiesta) di tutte le parti interessate.
In particolare, gli artt.11 e ss. del D.L. 118/2021 prevedono la possibilità:
a) di concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti premiali di cui all’art, 14 qualora, dalla relazione dell’Esperto, risulti l’idoneità ad assicurare la continuità aziendale per un periodo di almeno due anni;
b) di concludere una convenzione di moratoria ai sensi dell’art.182-octies L. Fall., che riguarderà le scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito e che, in deroga agli artt. 1372 e 1411 c.c., avrà efficacia anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, a condizione che gli aderenti costituiscano almeno il 75% di tutti gli appartenenti alla stessa;
c) di concludere un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’Esperto che produce gli effetti di cui all’art.67, co. 3, lett. d.) L. Fall., con esenzione dalla revocatoria degli atti, dei pagamenti e delle garanzie posti in essere in esecuzione dello stesso, ma senza necessità di attestazione.
All’esito delle trattative, l’imprenditore istante potrà, inoltre, richiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 182-bis, 182-septies (ad efficacia estesa) e 182-novies (agevolati) L. Fall., per i quali, ove il raggiungimento dell’accordo risulti dalla relazione finale dell’Esperto, la percentuale delle adesioni necessaria perché, nell’ambito delle categorie, l’accordo con la maggioranza sia estensibile alla minoranza si riduce dal 75% al 60%.