A cura della Dott.ssa Emanuela Zafonte, praticante Avvocato presso Blandi & Partners
Con sentenza del 28.11.2022, il Tribunale di Palermo, Sez. II Civile, in accoglimento dell’opposizione promossa dal condomino GL, rappresentato e difeso dall’Avv. Stefano Mandalà dello studio Blandi & Partners, ha revocato il Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso su ricorso del Condominio VC.
La materia del contendere concerneva un’ingiunzione di pagamento, avanzata da parte del Condominio, consacrata all’interno di un provvedimento monitorio provvisoriamente esecutivo, relativa a somme asseritamente dovute a titolo di oneri condominiali da parte del Sig. GL in favore del Condominio, come risultanti da delibera di approvazione del rendiconto, non precipuamente impugnata.
In sede di opposizione, il Sig. GL eccepiva l’inesistenza del proprio debito nei confronti del Condominio e produceva una quietanza liberatoria di pagamento, recante data anteriore al rendiconto su cui si fondava la pretesa del creditore.
Si costituiva nel giudizio il Condominio opposto, chiedendo il rigetto dell’opposizione sul presupposto che la presenza di una delibera condominiale di approvazione del rendiconto, successiva al pagamento non precipuamente impugnata nelle forme di cui all’art. 1137 c.c., costituisse, di per sé, titolo di credito sufficiente a fondare la proposizione e la concessione di un decreto ingiuntivo, oltre che la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione proposto dal condomino avverso lo stesso.
Nondimeno, il Tribunale di Palermo ha statuito che l’opposizione a Decreto Ingiuntivo costituisce il mezzo attraverso cui si introduce una fase a contradditorio pieno, secondo le regole ordinarie in tema di riparto dell’onere probatorio gravante su colui che intende far valere il giudizio la propria pretesa. Ne consegue che grava sull’opposto (attore in senso sostanziale) l’onere di dimostrare non la fondatezza del Decreto Ingiuntivo, quanto piuttosto la sussistenza del suo diritto di credito in via ordinaria, non potendo egli limitarsi ad affermare labialmente la debenza della somma. E, in proposito, il Tribunale non manca di sottolineare “che con l’opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un giudizio ordinario di cognizione che si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. In tema di riparto dell’onere della prova, l’onere di provare la sussistenza del credito grava sul Condominio, parte opposta, mentre grava sul condòmino opponente l’onere di provare l’avvenuto pagamento.”
La decisione in parola è ascrivibile a quella tendenza costante della giurisprudenza che considera l’opposizione non come una forma d’impugnazione del Decreto ingiuntivo, atta a sindacare esclusivamente la legittimità e la bontà del provvedimento d’ingiunzione, ma come una fase del giudizio che trasforma il procedimento monitorio in un giudizio a cognizione piena, nello svolgimento del quale deve ritenersi perfettamente operante la regola in tema di riparto dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. Ne consegue che incombe sul Condominio opposto l’onere di fornire adeguata prova in giudizio degli elementi costitutivi a sostegno della fondatezza della propria pretesa creditoria vantata e della spettanza del credito; residua invece in capo al condòmino opponente, il quale eccepisce l’insussistenza del credito, l’onere di dimostrare l’intervenuto pagamento in favore del Condominio, quale fatto estintivo della pretesa creditoria (ex plurimis, Cass. 06/06/2018, n. 14640).
Dal che, in sede di opposizione a Decreto Ingiuntivo, il sindacato del giudice non può essere limitato ad una mera verifica della sussistenza delle condizioni per l’emissione del titolo monitorio, ma si estende fino all’esistenza e fondatezza della pretesa creditoria vantata dal creditore opposto, che l’Organo Giudicante è chiamato a valutare.
Ritiene, infatti, il Tribunale che “l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere-dovere di pronunziare sull’accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta d’ingiunzione, sicché il giudice, ove accerti che la pretesa originariamente azionata dal creditore è soltanto parzialmente fondata, deve, oltre a revocare il decreto ingiuntivo, condannare l’opponente a pagare la minore somma dovuta al creditore opposto.”
A dispetto di quanto sostenuto dal Condominio opponente, che pure non contestava l’avvenuto pagamento della somma e secondo cui la quietanza doveva essere ritenuta irrilevante, atteso che la delibera su cui si fondava il Decreto Ingiuntivo emesso su ricorso dello stesso non era stata oggetto di specifica impugnazione, ha ritenuto il Tribunale “che tale documento, invece, prova l’avvenuto pagamento della somma sopra indicata e quali debiti siano stati pagati; pertanto, a seguito del deposito della quietanza, era onere del Condominio opposto dare la prova che la somma richiesta nel decreto ingiuntivo impugnato non fosse la stessa già pagata dall’opponente ma riguardasse altri debiti dell’opponente che, quindi, dovevano essere indicati in modo specifico dal Condominio.”
Deve sottolinearsi, pertanto, la diversità di materia del contendere tra il giudizio d’opposizione al decreto ingiuntivo per oneri condominiali asseritamente non corrisposti e l’eventuale giudizio d’impugnazione della delibera condominiale in virtù della quale tale decreto è stato concesso, e ciò in quanto tra i due giudizi non esistono né continenza né pregiudizialità.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Giudice può liberamente valutare se il condomino opponente abbia o meno fornito la prova di aver corrisposto quanto dovuto: solo in difetto di detta prova l’opposizione non potrà essere accolta, e ciò indipendentemente dalla circostanza che egli non abbia impugnato la delibera di approvazione del rendiconto su cui il Condominio fonda la propria pretesa.